mese di mARZO 2023

 











C
uriosità storica.

Nasce nel maggio del 1952 il primo numero del mensile "IL COMELICO" con la direzione di A. Pellizzaroli.
Nell'articolo di presentazione: L'idea di formare questo giornale nacque una sera. Una di quelle sere d'inverno lunghe e fredde, in un caffé del centro  tra alcuni amici, centellinando un buon bicchiere di vino, di quello "Verona" buono, che ti fa fare il bis e anche il tris, dopo i quali inizia un lungo colloquio che cominciando con i problemi del capoluogo va a finire su tutti quelli dell'intera Vallata.
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direzione e amministrazione - via S.Candido- S.Stefano di Cadore
prezzo £. 35

anno 2  n.1  gennaio 1954       pillole -appunti-storia dal mensile "IL COMELICO"

 

SGUARDO A RITROSO NELLA STORIA DEL CADORE

LA LEGISLAZIONE CADORINA

negli articoli del vecchio codice.

 

Inesorabili le condanne che punivano i delitti più gravi.

 

IX. PUNTATA

 

. Ma se non ammazzaranno, ma feriranno alcuno aposta d’ordine d’altri, per prezzo, o per mercede, siano condannati a mille lire de piccoli, le quali, se non pagaranno tra quindici giorni, allora venendo nelle mani del Signor Vicario, gli siano tagliate tutte due le mani, talmente che si separino tutte due da li brazzi ».

I ruffiani « o ciascuna persona ruffiana, cosidettà volgarmente a soggestione, contaminazione, et con industria quali qualche giovine, o donna di onesta vita sia stata dedotta a contraere matrimonio con alcuno contro la volontà del padre, o della madre, overo nella di cui potestà si trovava, overo se altramente qualche giovane o donna di onesta vita, a soggestione di ruffiani si prometterà sottoporsi ad alcuno, sia condannato detto ruffiano, o ruffiana per ciascun caso a cavalcare un asino, o bove alla riversa con la coda in mano due volte attorno il Palazzo, gridando ad alta voce il Commandadore, questo o questa, è quella che fu ruffiana del tal caso, et di più ad arbitrio del Vicario e delli Consoli si mette in berlina, e si bolli, overo altramente si punisca secondo la qualità del fatto, e delle persone ».

Contro, il bigamo era stabilito che « se alcuno avendo moglie, ne sposarà un'altra, e dopo detto sposalizio conoscerà carnalmente quella, che secondariamente averà sposato, gli sia tagliata la mano destra. Ma, se dopo di esso sposalizio, non averà conosciuta carnalmente la seconda da lui sposata; allora sia condannato alla Corte in cinquanta lire de piccoli, quali non pagando fra un mese, sia frustato e bollato in tre luoghi della facica».

Per i violatori dell’onore veniva stabilito che « se alcuno rapirà per forza, o conoscerà, overo adultererà la moglie altrui, la vergine, la vedova, la monaca, l’eremita, od altra donna di buona opinione, o fama, e che vive onestamente, gli sia tagliato il capo, cosicché totalmente muora. Ma, se egli per forza conoscerà altra donna, che non sia di onesta vita, sia condannato alla Corte in cinquanta lire de piccoli, e più o meno ad arbitrio del Signor Vicario, e Consoli, conside­rata la qualità delle persone, e del fatto, et s’intenda quella non vivere onestamente, la quale si sarà mischiata con tre uomini, et in tutti li predetti casi la donna non patisca pena alcuna. Ma se avesse conosciuto cornalmente di loro volontà la moglie, figliola, sorella overo nepote, figliola del figliolo, sia con­dannato alla Corte in cinquanta lire de piccoli, et essa moglie perda la dote e sia applicata alli figlioli se ne ha, e se non ha figlioli sia applicata al marito. La figliola poi, sorella, overo nepote siano totalmente escluse da ogni speranza, e comando, che potessero avere nelli beni del padre, avo, o del fratello» e che <( se nella contrada, o territorio di Cadore intervenirà a caso che alcun giovine, o qualche altra persona di qualsivoglia condizione sarà di tanta temerità, che pressumi d'infamare alcuna giovane, overo altra donna, o vedova, che vive onestamente, dicendo, che tal giovane, o donna, o vedova, gl'abbi promesso contrar seco matrimonio per parole di presente o di futuro, e ch'egli abbia con essa praticato, conversato, e conosciuta carnalmente, ne possi provare ne far fede delle predette cose, et di ciascheduna di esse, questo tale infamatore ct chi semina questa fama sia bandito dal territorio di Cadore per anni cinque prossimi futuri, e se fra detti cinque anni tal uomo o persona sarà trovato in Cadore, o nel
suo Distretto, se gli tagli la lingua talmente, che si separi dalla bocca. Questi alcuni dei numerosi articoli degli « Statuti della Comunità di Cadore che, a parer loro odierna apparente cao? della ferma, erano nella loro semplicità di stesura profondi e  ? nella sostanza.

 A. COFFF.N MARCOLIN

 

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